Trasferimento d’azienda: in assenza di formale comunicazione scritta non si applicano le decadenze di cui al Collegato Lavoro

La disposizione di cui all’art. 32, comma 4, lettera C), Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), che stabilisce il duplice termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale del provvedimento di cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con termine decorrente dalla data del trasferimento, si applica “solo in presenza di una formale comunicazione scritta … di modifica del rapporto nel caso di trasferimento d’azienda”.Pertanto qualora, come nel caso patrocinato dall’Avv. Filippo Parisi davanti al Tribunale di Busto Arsizio (Varese) e deciso con sentenza n. 264/2016 del 12 luglio 2016, sia controversa la sussistenza o meno di una procedura di trasferimento del ramo d’azienda, “nessun termine decadenziale può essere applicato alla fattispecie (analogamente a quanto avviene allorquando un lavoratore viene licenziato oralmente), e ciò né per quanto riguarda il termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, né per il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso”.

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Sentenza Tribunale di Busto Arsizio

 

Avv. Filippo Parisi – Senlima Law Group. Fonte: www.cmclegaltax.it