Alcoltest e omesso avviso della facoltà di assistenza legale: è nulla anche la semplice sanzione amministrativa
Tuttavia, sino ad oggi, la Giurisprudenza ed il conseguente dibattito sul punto hanno sempre riguardato l’aspetto penale, non amministrativo: l’accertamento tecnico irripetibile di cui si discute riguarda indagini penali; la norma delle disposizioni attuative in oggetto è contenuta nel codice di procedura penale; i precedenti giurisprudenziali parlano di nullità della sanzione penale, ove l’esito dell’etilometro rilevi un tasso alcolemico nel sangue pari o superiore a 08 g/l.
Ma cosa accade se, dopo aver eseguito l’alcoltest pur non avendo avvisato il conducente della propria facoltà di assistenza difensiva, il risultato della rilevazione è inferiore a 08 g/l e, dunque, si comminerebbe la sola sanzione amministrativa, e non penale, prevista dal Codice della Strada? Si applica o meno la predetta disposizione del codice di procedura penale? Condividendo l’interpretazione – logica prima ancora che giuridica – proposta dall’Avv. Filippo Parisi, il Giudice di Pace di Rho (Milano) investito della questione ha rilevato come l’atto di accertamento tecnico sia precedente, a monte, rispetto alla conoscenza della natura dell’illecito, se amministrativa o penale, pertanto se deve considerarsi nulla la rilevazione in sé, del tutto ininfluente è il suo esito: qualsivoglia risultato emerso dall’alcoltest effettuato senza prima aver avvertito, e per iscritto, il conducente del suo diritto all’assistenza legale, è inutilizzabile, poiché si basa su un atto nullo.
Così argomentando il Giudice di Pace ha annullato la sanzione principale ed ogni sanzione accessoria.
Articolo relativo pubblicato da: Studio Cataldi.
Sentenza Giudice di Pace di Rho
Avv. Filippo Parisi – Senlima Law Group. Fonte: www.cmclegaltax.it