Tribunale di Milano: L’errore nella scelta del rito Fornero comporta il rigetto del ricorso e non la conversione del rito
Il Presidente della Sezione del Lavoro del Tribunale di Milano, in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dai difensori delle resistenti Avv.ti Filippo Parisi e Paola Caferri, rilevato che “deve essere esclusa nel caso di specie l’applicabilità della tutela reintegratoria” ha statuito che “deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 1 comma 48 della legge n. 92 del 2012 e, conseguentemente, si deve pronunciare il rigetto del ricorso stesso”.
Riguardo la domanda di tutela obbligatoria avanzata da parte ricorrente esclusivamente in via subordinata, inoltre, il Tribunale ha osservato che la stessa è “improponibile nella presente sede, posto che il ricorso proposto ai sensi dell’art. 1 co. 48 della legge n. 92 ult. cit. riguarda soltanto i licenziamenti assistiti da tutela reale; quella, appunto, considerata nel citato articolo 18”, rigettando così il ricorso e condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Avv. Filippo Parisi – Senlima Law Group. Fonte: www.cmclegaltax.it