Altra vittoria degli Interpreti-traduttori: rimessione in termini per le istanze di liquidazione tardive

Avv. Filippo Parisi. Ancora un’altra importante vittoria per gli ausiliari di magistrato, interpreti e traduttori, che vedono così sempre più affermarsi il loro diritto al conseguimento di un giusto compenso per l’attività professionale svolta. Con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ., depositata in data 17 dicembre 2020 (sotto allegata per esteso), il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso depositato da una interprete e traduttrice, con il patrocinio dell’Avv. Filippo Parisi, volto ad ottenere il pagamento dei propri onorari per l’attività di traduttrice svolta su incarico del Tribunale di Milano, nonostante le relative istanze di liquidazione fossero state formalmente depositate, telematicamente tramite il sistema SIAMM (Sistema Informatico dell’Amministrazione), ben oltre il termine di cento giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 71 DPR 115/2002. In particolare, l’ausiliaria aveva tempestivamente intrapreso la procedura telematica di deposito delle istanze di liquidazione ma, per una svista, non l’aveva completata con l’ultimo passaggio del c.d. download. Resasi conto del problema molti mesi dopo, l’interprete provvedeva ad effettuare il download ed a completare l’operazione di deposito delle istanze. Tuttavia il sistema informatico riportava, come data di deposito dell’istanza, la data del download, ampiamente successiva rispetto al termine decadenziale di cento giorni previsto dal citato art. 71 DPR 115/2002. La maggior parte dei Magistrati destinatari delle istanze di liquidazione, riconosciuta la buona fede dell’ausiliaria, provvedeva a liquidare gli importi richiesti. Tuttavia, un Magistrato, destinatario di ben 11 richieste, ritenute tardive le istanze di liquidazione, le rigettava, non riconoscendo all’interprete-traduttrice compensi per oltre 4 mila euro. L’ausiliaria, non arresasi, instaurava la procedura giudiziale di impugnazione del decreto di pagamento, prevista dal combinato disposto degli articoli 170 D.P.R. 115/2002 (TU spese di giustizia) e 15 D.Lgs. 150/2011. Il Tribunale adito, lodevolmente, riconosceva che “la tardività con cui l’odierna ricorrente ha definitivamente inoltrato le proprie richieste di liquidazione non pare possa considerarsi colpevole, tenuto conto, da un lato, che ella aveva a suo tempo intrapreso tempestivamente e correttamente la procedura telematica prevista, e che dall’altro il mancato completamento di quest’ultima sembra da ascriversi alle lacunose e contraddittorie indicazioni informative che inevitabilmente accompagnano talvolta i grandi processi di trasformazione e riorganizzazione burocratica”, riconoscendo così all’ausiliaria il diritto alla rimessione in termini e condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, della somma richiesta, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Articolo relativo pubblicato da: Studio Cataldi.


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Ordinanza 15.12.2020 Trib. Milano

Avv. Filippo Parisi – Senlima Law Group