Interprete-traduttore confermato il raddoppio dei compensi

Avv. Filippo Parisi. Con ordinanza emessa in data 08 luglio 2019 (sotto allegata per esteso) il Tribunale di Bergamo ha confermato l’orientamento interpretativo già avviato dal Tribunale di Milano con una propria ordinanza del gennaio 2018 (che avevamo commentato a suo tempo, leggi qui), ribadendo come gli ausiliari del magistrato, incaricati dalla procura della Repubblica di svolgere attività di interprete-traduttore nell’ambito di un procedimento penale, abbiano diritto al pagamento dei propri onorari in misura raddoppiata, ai sensi dell’art. 52 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) e dell’art. 5 della Legge 319/1980, poiché trattasi di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà. Nel caso de quo il Pubblico Ministero aveva negato all’ausiliario il raddoppio degli onorari, liquidandoli in maniera semplice. L’interprete, assistito dall’Avv. Filippo Parisi, si opponeva al decreto di liquidazione ed il Tribunale di Bergamo, accogliendo la tesi difensiva, riconosceva che “alla luce della eccezionale attività svolta e garantita dall’opponente, che implicava una reperibilità costante, comprensiva dei giorni festivi e degli orari notturni, estesa per un ampio periodo di tempo, si ritiene che l’operazione prestata sia di particolare complessità e quindi sussistano le ragioni per procedere al raddoppio delle vacazioni liquidate dal Pubblico Ministero”.

Con questa pronuncia il Tribunale di Bergamo ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere all’ausiliario i compensi come da richiesta, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Articolo relativo pubblicato da: Studio Cataldi.


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Ordinanza-Trib. Bergamo su onorari interprete

 

Avv. Filippo Parisi – Senlima Law Group